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CAPO 1: DELL'ASSOCIAZIONE

- Natura

- Scopo

- Servizi sociali

CAPO 2: DEI SOCI

- Soci

- Doveri dei Soci

- Decadenza da Socio

CAPO 3: DELL'ORDINAMENTO

- Organi associativi

- Assemblea dei Soci

-Assemblea Ordinaria dei Soci
- Assemblea Straordinaria dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Funzionamento Consiglio Direttivo
- Presidenza
CAPO 4: DELLE VOTAZIONI
- Diritto di voto
- Commissione elettorale
- Candidati
- Costituzione delle liste dei candidati
CAPO 5: DELL'AMMINISTRAZIONE
- Consiglio Direttivo
- Esercizio amministrativo
- Patrimonio
CAPO 6: DELLE GARANZIE
- Documentazione
- Collegio dei Probiviri
- Collegio dei Sindaci
CAPO 7: ALTRE DISPOSIZIONI E TRANSITORIE
- Regolamento attuativo ed integrativo
- Rinvio ad altre norme
- Norma transitoria


 

 

 

 

UNIONE SPORTIVA PAVETO

STATUTO

Associazione dilettantistica

CAPO 1: DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1
Natura


1. L’Unione Sportiva (U.S.) Paveto è stata costituita nel 1973 per iniziativa di 10 promotori e con il sostegno del Parroco di Paveto.
2. La denominazione “Unione Sportiva Paveto”, i segni distintivi dell’Unione ed i diritti morali che ne costituiscono l°identità sono imprescrittibili, irrinunciabili e intrasferibili.
3. L'Unione Sportiva Paveto è un Ente non commerciale avente natura d'Associazione non riconosciuta a sensi de]l’art. 36 e seguenti del C.C. operante nel settore dello sport dilettantistico compresa l’attività didattica, senza finalità di lucro e dalla durata illimitata e promuove la collaborazione con Enti che s’ispirino a principi
e perseguano scopi analoghi ai propri.
4. L'Unione Sportiva Paveto è parte integrante della comunità di Paveto, frazione del Comune di Mignanego e località dove l’Unione ha sede legale e dove svolge la massima parte della propria attività.


Articolo 2
Scopo


1. Scopo principale delll'Unione Sportiva Paveto è la promozione e lo svolgimento di attività sportive con la finalità di consolidare valori sportivi, sociali e morali della comunità di cui all’art. 1 comma 4.
2. Costituiscono attività istituzionali dell'Unione Sportiva Paveto:
• la promozione e l'organizzazione di attività sportive, ricreative e culturali che siano motivo di trattenimento e di svago per chi vi partecipa o vi assiste; tra queste deve essere privilegiata l’attività sportiva, con particolare riguardo per quelle discipline che consentano l’affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva;
• la promozione delle proprie attività alle famiglie al fine di incentivare nei giovani i principi di lealtà e correttezza nella pratica sportiva e ludica;
• il sostegno ad iniziative di solidarietà sociale.
3. Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali l’U.S. Paveto presta particolare attenzione alle istanze dei giovani.
4. L’Unione Sportiva Paveto non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3
Servizi sociali


1. Tutti possono fruire dei servizi prestati dall’Unione Sportiva Paveto, impegnandosi a non deteriorarne i beni ed a concorrere agli oneri di gestione.
2. Per l' utilizzo degli impianti, strutture e servizi e in occasioni di tornei, gare e/o feste sociali possono essere determinate particolari condizioni riservate ai Soci.

CAPO 2: DEI SOCI

Articolo 4
Soci


1. Possono associarsi all’U.S. Paveto tutti coloro che ne condividono principi e scopi, senza alcun tipo di discriminazione.
2. Il maggiorenne che chiede l’iscrizione all”Unione Sportiva Paveto dovrà essere presentato da un Socio che garantisca della sua moralità nel perseguirne gli scopi sociali.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissibilità delle richieste di iscrizione ed assegna la qualifica di Socio.


Articolo 5
Doveri dei Soci


1. I Soci devono versare una quota associativa per ciascun esercizio amministrativo fissata con delibera dell’Assemblea Ordinaria.
2. Per i Soci minorenni possono essere determinate quote associative agevolate.
3. I Soci si impegnano a rispettare tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Attuativo ed Integrativo (RAI art. 24).
4. E fatto divieto ai Soci rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per risolvere controversie suscettibili di giudizio da parte del Collegio dei Probiviri e sorte tra gli associati e tra questi e l’Unione per motivi dipendenti e/o connessi all'attività associativa.


Articolo 6
Decadenza da Socio


1. La qualifica di Socio decade per:
a. dimissioni;
b. inadempienza nel saldo della quota associativa non sanata entro il termine del relativo esercizio amministrativo;
c. radiazione a seguito di reiterati giudizi negativi determinati dal Collegio dei Probiviri;
d. violazione del divieto di cui all’art. 5 comma 4;
e. mancata esecuzione delle delibere del Collegio dei Probiviri di cui all’art. 22.


CAPO 3: DELL'ORDINAMENTO


Articolo 7
Organi associativi


1. Sono Organi direttivi dell'Unione Sportiva Paveto:
a. l'Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
Sono Organi di controllo e garanzia dell’Unione Sportiva Paveto:
d. il Collegio dei Sindaci;
e. il Collegio dei Probiviri;
f. la Commissione Elettorale.
Gli Organi di controllo e garanzia durano in carica per un periodo eguale a quello stabilito per il Consiglio Direttivo (art. 11 e rinvio al RAI) ad eccezione della Commissione Elettorale cui si applica l'art. 15 comma 3.
Tutte le cariche associative sono gratuite.

Articolo 8
Assemblea dei Soci


1. L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell’Unione Sportiva Paveto nello svolgimento delle funzioni che lo Statuto le riserva e li demanda con specifiche deliberazioni al Consiglio Direttivo.
L'Assemblea dei Soci può essere:
a. ordinaria;
b. straordinaria.
2. Ad ogni Assemblea deve essere nominato un Presidente con il compito di coordinare e dirigere la riunione e un Segretario con il compito di redigere il Verbale della riunione che dovrà essere posto in votazione al termine della stessa.

Articolo 9
Assemblea Ordinaria dei Soci


1.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata una volta all’anno entro il 30 settembre dal Consiglio Direttivo per deliberare sulla Relazione morale e tecnica, sul Rendiconto finanziario e patrimoniale ed eventuali argomenti ordinari indicati nell’ordine del giorno.
2. Nell’anno che precede l’esercizio amministrativo nel quale si devono svolgere le elezioni per termine del mandato l’Assemblea delibera il numero di membri della Commissione elettorale e nomina i membri stessi.
3. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno può convocare ulteriori Assemblee Ordinarie dei Soci oltre quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.
4. La convocazione avviene mediante affissione nella bacheca sociale e con altri mezzi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.
5. L°Assemblea Ordinaria è valida quando sia presente almeno un quarto (25 %) degli aventi diritto al voto.
6. Le deliberazioni sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
7. Per le modifiche del Regolamento Attuativo ed Integrativo (RAI) l’Assemblea Ordinaria è valida quando sia presente almeno un terzo (33 %) degli aventi diritto al voto e le modifiche stesse sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Il Consiglio Direttivo deve convocare una ulteriore Assemblea Ordinaria qualora ne riceva richiesta da parte di almeno un quinto (20%) dei Soci aventi diritto al voto con l'indicazione dell'ordine del giorno.


Articolo 10
Assemblea Straordinaria dei Soci


1. L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera su:
a. approvazione e/o modifica dello Statuto;
b. eventi straordinari che condizionano la vita dell’Unione Sportiva Paveto;
c. scioglimento dell'Unione e conseguente devoluzione del patrimonio.
2. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta a tutti i Soci aventi diritto al voto, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Straordinaria qualora ne riceva richiesta da parte di almeno un quinto (20%) dei Soci aventi diritto al voto con l’indicazione dell°ordine del giorno.
4. Per l'approvazione e/o modifica dello Statuto (comma 1 lettera a.) e per deliberazioni su eventi straordinari che condizionino la vita ' dell’Unione (comma 1 lettera b.) l’Assemblea straordinaria è valida quando è presente almeno la metà (50%) degli aventi diritto al voto e le deliberazioni vengono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per lo scioglimento dell'Unione Sportiva Paveto e conseguente devoluzione del patrimonio (comma 1 lettera c.) l°Assemblea Straordinaria è valida quando sono presenti tre quarti (75 %) degli aventi diritto al voto e la deliberazione viene approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.


Articolo 11
Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo è formato da 7 a 13 membri effettivi eletti dai Soci e la durata in carica non può superare i tre anni.
2. Il Parroco di Paveto è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
3. Fanno parte del Consiglio Direttivo fino a n. 2 Rappresentanti Giovanili con diritto di voto consultivo.
4. Il Rappresentante giovanile deve aver compiuto i 14 anni.
5. La nomina a membro effettivo (comma 1) del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro della Commissione Elettorale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.
6. Ai membri effettivi del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva se riconosciuta dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
7. Il Regolamento (RAI) specifica il numero dei membri e la durata in carica del Consiglio Direttivo, nonché le norme per l’elezione dei Rappresentanti giovanili.

Articolo 12
Funzionamento Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:
a. il Presidente;
b. il Vice Presidente;
c. il Segretario;
d. l’Economo;
e. il Tesoriere.
2. Il Regolamento (RAI) stabilisce competenze e responsabilità del Segretario, dell°Economo e del Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente sulla base di un ordine del giorno concordato con Vice Presidente, Segretario,Economo e Tesoriere con i mezzi ritenuti più opportuni e comunque con la affissione in bacheca sociale.
4. Il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei membri effettivi eletti.
6. Il Consiglio Direttivo, compreso il membro di diritto, delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Quando, per qualsiasi motivo, non sia possibile raggiungere, dopo tre convocazioni consecutive, il quorum richiesto il Consiglio Direttivo decade ed il Presidente, in regime di proroga, deve incaricare la Commissione Elettorale per indire nuove elezioni.

Articolo 13
Presidenza


1. Il Presidente è rappresentante legale dell’Unione e promuove, disciplina e coordina le attività degli altri Consiglieri, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente in casi di urgenza, al fine di evitare maggiori danni, può assumere deliberazioni d’urgenza con l’obbligo di informarne entro 10 giorni il Consiglio Direttivo.
3. In caso di impedimento le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

CAPO 4: DELLE VOTAZIONI


Articolo 14
Diritto di voto


1. Il diritto di voto viene esercitato:
a. nelle deliberazioni assembleari;
b. nella elezione del Consiglio Direttivo;
c. nella elezione del Collegio dei Probiviri;
d. nella elezione del Coliegio dei Sindaci.
2. Hanno diritto al voto tutti gli associati aventi la maggiore età e coloro che raggiungono la maggiore età nell'anno solare in cui si svolgono le elezioni in regola con la quota associativa dell’esercizio amministrativo in corso e non soggetti a sanzione disciplinare.
3. Il voto è valido quando l'intenzione del votante è comprensibile ed inequivocabile.
4.   ammessa una sola delega per ogni Socio secondo norme stabilite dal Regolamento (RAI).

Articolo 15
Commissione elettorale


1. Alla Commissione elettorale sono demandate tutte le operazioni per la elezione degli Organi elettivi di cui all’art. 14 comma 1.
2. È composta da tre a cinque membri scelti fra i Soci aventi diritto al voto e nominati dall’Assemblea Ordinaria annuale convocata nell'anno che precede quello nel quale si svolgeranno le elezioni per termine del mandato.
3. La Commissione elettorale dura in carica fino all'insediamento dei nuovi suoi membri successivamente eletti.
4. La nomina è incompatibile con quella di membro di altri Organi elettivi.
5. La Commissione elettorale provvede:
1- a nominare nel proprio seno il Presidente;
2- a fissare la data delle elezioni consultato il Consiglio Direttivo;
3- a compilare le liste dei candidati per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Sindaci secondo il successivo art. 17;
4- a svolgere tutte le funzioni per le operazioni relative al voto e allo scrutinio;
5- ad ufficializzare i risultati delle elezioni con la indicazione dei nominativi degli eletti peri diversi Organi elettivi;
6- all’insediamento degli Organi elettivi.
6. Il Regolamento (RAI) prescrive norme per le votazioni e per l'insediamento degli Organi elettivi.

Articolo 16
Candidati


1. Agli Organi elettivi di cui all'art. 14 comma 1 sono candidati tutti i Soci maggiorenni e coloro che raggiungono la maggiore età nell’anno solare in cui si svolgono le elezioni, non soggetti a procedimento disciplinare, in regola con la quota associativa entro la data di chiusura delle liste dei candidati fissata dal RAI e secondo le norme del successivo art 17, fatte salve le incompatibilità previste.


Articolo 17
Costituzione delle liste dei candidati


1. La Commissione elettorale comunica ai Soci di cui all’art. 16 la loro automatica candidatura agli Organi elettivi raccogliendo il diniego da parte del Socio alla candidatura ad uno o più Organi elettivi da parte del Socio.
2. I Soci che declinano la candidatura non saranno inseriti nelle liste dei candidati degli Organi elettivi.
3. l'esclusione dalle candidature decade prima delle successive elezioni e deve essere nuovamente richiesta.
4. Il Regolamento (RAI) determina le modalità per la costituzione delle liste dei candidati.

CAPO 5: DELL'AMMINISTRAZIONE


Articolo 18
Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione volta al raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto del presente Statuto ed attua quanto deliberato dall’Assemblea.
2. I singoli Consiglieri rimangono personalmente responsabili verso l’Unione degli atti da loro compiuti quando questi non siano stati
approvati dal Consiglio Direttivo ovvero dal Presidente ai sensi dell’art. 13 comma 2.
3. Il Consiglio Direttivo può deferire al Collegio dei Probiviri, Soci che abbiano contravvenuto alle disposizioni statutarie.

Articolo 19
Esercizio amministrativo

1. I'esercizio amministrativo inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
2. Entro il 15 settembre deve essere redatta dal Consiglio Direttivo la Relazione morale e tecnica e il Rendiconto finanziario e patrimoniale dell’attività dell’Unione Sportiva Paveto.
3. La Relazione ed il Rendiconto devono restare disponibili presso la Sede sociale a disposizione di tutti i Soci per due sabati e due domeniche consecutive che precedono la riunione dell°Assemblea Ordinaria, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 21 comma 1.

Articolo 20
Patrimonio


1.
Costituiscono patrimonio dell’Unione Sportiva Paveto il fondo comune e tutti quei rapporti giuridici aventi contenuto finanziario e/o patrimoniale stipulati in nome e per conto dell'U.S. Paveto al fine di realizzare le attività istituzionali di cui all’art. 2 o di quelle ad esse direttamente connesse.
2. Al medesimo fine devono anche essere destinati gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitali; questi non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. In caso di scioglimento o di estinzione per qualunque causa l'Unione Sportiva Paveto devolve il suo patrimonio a quegli Enti che s’impegnano a perseguire scopi analoghi ai propri nell’ambito della comunità di cui all’art. 1 comma 4 o a fine cli pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23/12/96 n.° 662 e salva diversa destinazione disposta dalla legge.

CAPO 6: DELLE GARANZIE

Articolo 21
Documentazione


1.
Copia delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, delle Relazioni, e dei verbali assembleari deve essere conservata nella Sede Sociale per tutta la durata in carica del Consiglio Direttivo e per i successivi cinque anni; i Rendiconti devono essere conservati per i successivi sette anni ai fini fiscali e dieci anni ai fini civilistici; i Soci possono richiedere la visione di detta documentazione.
2. La documentazione relativa a rapporti giuridici con terzi deve essere conservata per cinque anni a decorrere dalla scadenza dell'atto, salvo ulteriori periodi derivanti da disposizioni di legge applicabili al rapporto cui si riferisce la documentazione stessa.
3. I verbali, le deliberazioni e la relativa documentazione degli Organi elettivi deve essere conservata per la durata in carica degli stessi e peri successivi 5 anni.

Articolo 22
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri ed è eletto fra i Soci aventi diritto al voto che abbiano compiuto 4O anni.
2. Su richiesta motivata anche di un solo Socio o del Consiglio Direttivo esamina e giudica tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Unione Sportiva Paveto ed i Soci e tra i Soci stessi.
3. Il Collegio dei Probiviri giudica — sentite le parti - secondo equità, senza formalità di procedura, con giudizio inoppugnabile e con voto unanime.
4. I provvedimenti a carattere personale devono essere comunicati per atto scritto e riservatamente.
5. Il Collegio dei Probiviri vigila sulla applicazione dello Statuto da parte sia degli Organi che dei singoli Soci.
6. Il loro ufficio è incompatibile con quello di membro degli altri Organi elettivi e della Commissione Elettorale.
7. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
8. La violazione del divieto di cui all’art. 5 comma 4 e la mancata esecuzione delle decisioni del Collegio dei Probiviri comportano la radiazione dall’Unione, decretata dal Collegio stesso.

Articolo 23
Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri ed è eletto fra i Soci aventi diritto al voto.
2. Il Collegio dei Sindaci svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti amministrativi dell'U.S. Paveto e sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
3. Può assistere alle riunione del Consiglio Direttivo, visionare le scritture contabili ed i giustificativi di spesa e riferisce all'Assemblea sulla legittimità dell’operato degli organi amministrativi.
4. Riferisce all’Assemblea dei Soci sui risultati dell’esercizio sociale sulla base del Rendiconto finanziario e patrimoniale e sulla attività del Collegio; può avanzare osservazioni e proposte in ordine al Rendiconto e alla sua approvazione.
5. Il loro ufficio è incompatibile con quello di membro degli altri Organi elettivi.
6. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

CAPO 7: ALTRE DISPOSIZIONI E TRANSITORIE

Articolo 24
Regolamento attuativo ed integrativo


1.
Il Consiglio Direttivo predispone il Regolamento Attuativo ed Integrativo (RAI) e lo sottopone alla approvazione da parte dell°Assemblea Ordinaria dei Soci secondo quanto stabilito dall’art. 9 comma 7.

Articolo 25
Rinvio ad altre norme


1.
Salvi i casi d’adeguamento alla legge, le disposizioni dello Statuto sono inderogabili.
2. Per quanto non contemplato dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo ed Integrativo (RAI) si applicano le norme previste dalle disposizioni di Legge in materia.

Norma transitoria

La Commissione Elettorale viene eletta nella stessa seduta dell’Assemblea Straordinaria che approva il presente Statuto e svolge le sue funzioni con effetto immediato.

 

 
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