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- Consiglio Direttivo
- Funzionamento Consiglio Direttivo
- Diritto di voto
- Commissione elettorale
- Costituzione delle liste dei candidati


 

 

 

 

UNIONE SPORTIVA PAVETO

REGOLAMENTO ATTUATIVO ED INTEGRATIVO (RAI)

STATUTO Articolo 11
Consiglio Direttivo


Comma 1.: Consiglio Direttivo: numero-dimissioni

1. Il numero dei membri effettivi eletti del Consiglio Direttivo è fissato in undici considerata l'attuale attività.
2. In caso di dimissioni da membro eletto nel Consiglio Direttivo all’atto dell’insediamento il presidente della Commissione elettorale provvede a cooptare il primo dei non eletti; la cooptazione può proseguire fino al candidato che abbia conseguito almeno due voti di preferenza.
3. Il Consiglio Direttivo, a causa di successive dimissioni è validamente costituito anche con un numero di membri effettivi eletti inferiori a undici ma comunque non inferiore a sette.
4. La durata degli Organi Elettivi è fissata in due esercizi amministrativi.
5. In caso di necessità dettata da eventi straordinari è possibile un periodo di regime di proroga non superiore a 60 giorni con il consenso del Collegio dei Sindaci.


Comma 3. e 4.: Elezione Rappresentanti Giovanili

6. I due Rappresentanti Giovanili sono eletti dai Soci minorenni che abbiano compiuto undici anni ed in regola con i contributi associativi e non soggetti a sanzione disciplinare.
7. Ogni elettore può esprimere un solo voto indicando cognome e nome del giovane votato; il voto è valido quando l’intenzione del votante risulti inequivocabile.
8. Il Rappresentante Giovanile che compie la maggiore età nel corso dei due esercizi per i quali è stato eletto mantiene le specifiche funzioni e caratteristiche fino alla scadenza del mandato.


STATUTO — ARTICOLO 12

Funzionamento Consiglio Direttivo

Comma 2.: Competenze e responsabilità Segretario, Economo e Tesoriere

9. Le competenze del Segretario sono:
a. Tenuta dell’archivio Soci (schede e/o files informatici);
b. Funzioni di segreteria al Consiglio Direttivo, al Presidente ed a Vice Presidente;
c. Funzioni di assistenza agli Organi associativi;
d. Organizzazione e tenuta dell'archivio della documentazione dell’attività dell’Unione.
10. Le competenze dell’Economo sono:
a. Tenere l’inventario dei beni mobili e immobili dell’Unione;
b. Coordinate e provvedere agli acquisti necessari all’attività sociale approvati dal Consiglio Direttivo;
c. Vigilare sulla tutela e funzionalità dei beni mobili ed immobili e curare la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
d. Predisporre la documentazione necessaria alle scritture contabili.
11. Le competenze del Tesoriere sono:
a. Tenuta delle registrazioni contabili;
b. Valorizzazione degli inventari dei beni mobili ed immobili;
c. Responsabilità e gestione delle disponibilità finanziarie;
d. Redazione dei preventivi e dei consuntivi per le singole attività sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e. Redazione del Rendiconto finanziario e patrimoniale.

STATUTO — ARTICOLO 14

Diritto al voto


Comma 4.: Voto per la delega


12. Il voto per delega è ammesso nelle delibere dell’Assemblea Or dinaria e Straordinaria, nelle elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci e dei Rappresen-
tanti Giovanili.
13. Il delegante deve avere diritto al voto (art. 14 comma 2 dello Statuto).
14. La delega deve risultare da atto scritto.
15. La Commissione Elettorale o l’addetto al seggio membro della Commissione elettorale controlla la validità della delega (diritto al voto di delegante e delegato) ed appone un visto a conferma
anche dell'avvenuta espressione del voto.
16. Nelle delibere assembleari il delegato rappresenta due voti.
17. Nelle elezioni degli Organi elettivi al delegato vengono consegnate due schede elettorali per ogni Organo.

STATUTO — ARTICOLO 15


Commissioni Elettortale

Comma 5. punti 4., 5. e 6.: Compiti - Votazioni e insediamenti Organi

18. Le liste dei candidati vengono chiuse 40 giorni prima della data fissata perle elezioni.
19. Le elezioni si svolgeranno in due giorni consecutivi comprendenti almeno un giorno festivo.
20. La Commissione Elettorale predispone il seggio elettorale con la esposizione dei tre elenchi dei candidati e gli “Elenchi spontanei dei candidati” eventualmente pervenuti previo controllo che i no-
minativi indicati abbiano i requisiti per essere candidati.
21. L’urna per le schede deve essere sigillata con l’apposizione delle firme dei componenti la Commissione Elettorale.
22. Ijelettore, dopo aver espresso il suo voto, ripone le schede nell’urna dopo che la Commissione elettorale ha annotato sull'elenco dei Soci aventi diritto al voto l'avvenuta votazione.
23. Le diverse schede elettorali sono costituite dall’elenco dei candidati di cui al punto 20.
24. Il voto viene espresso mediante indicazione scritta dei nominativi prescelti.
25. Ogni elettore può esprimere i seguenti voti di preferenza:
n. 5 nominativi per il Consiglio Direttivo;
n. 2 nominativi per il Collegio dei Sindaci;
n. 2 nominativi per il Collegio dei Probiviri;
26. Decorso il termine ultimo fissato per votare la Commissione Elettorale provvede allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti;
decreta quindi i nomi degli eletti nei singoli organi che rende noti ai Soci mediante appositi elenchi affissi nella bacheca dell’Unione.
27. La Commissione Elettorale comunica agli eletti la data di riunione del rispettivo Organo per procedere all'insediamento dello stesso che deve avvenire entro 15 giorni dalla data delle elezioni.
28. I Soci eletti devono essere in regola con la quota associativa al momento dell’insediamento pena la loro decadenza.

STATUTO — ARTICOLO 17

Costituzione delle liste dei candidati

Comma 5. punto 3.: Liste candidati e schede elettorali

29. La Commissione Elettorale mediante lettera e avviso pubblico nelle bacheche dell'Unione Sportiva Paveto comunica la automatica candidatura dei Soci alle cariche elettive ed invita i Soci che
non intendono essere candidati ad uno o più Organi elettivi a darne comunicazione scritta mediante apposito modulo.
30. La Commissione Elettorale completa la raccolta del diniego pervenuta tramite risposta alla comunicazione scritta inviata al Socio.
31. La mancata risposta da parte del Socio interpellato con comunicazione scritta, deve intendersi come assenso alla candidatura a tutti gli Organi elettivi dell’Unione.
32. La Commissione elettorale nella raccolta del diniego alla candidatura compila (anche mediante files informatici) un elenco che contiene tutti i Soci aventi diritto al voto affiancati da tre caselle
(Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri, Collegio dei Sindaci) nelle quali verrà apposto l’estremo del diniego (modulo (M), risposta lettera(RL)).
33. Di norma entro il 1° settembre dell’anno previsto per il rinnovo degli Organi elettivi la Commissione Elettorale provvede alla compilazione delle liste dei candidati che comprendono tutti i
Soci aventi diritto al voto (art. 14 comma 2 Statuto) che non abbiano fatto pervenire il loro diniego alle candidature agli Organi Elettivi.
34. L’U.S. Paveto sollecita e sostiene la costituzione da parte di singoli o gruppi di Soci di elenchi spontanei di candidati che si ritengano omogenei per la costituzione degli Organi Elettivi.
35. I candidati indicati negli “Elenchi spontanei di candidati” dovranno possedere i requisiti previsti dallo Statuto e potranno essere presenti in più elenchi.
36. Gli “Elcnchi spontanei di candidati” saranno resi pubblici dalla Commissione elettorale ed esposti nel luogo ove si svolgono le votazioni.
37. La lista dei candidati a Rappresentanti Giovanili è costituita dall’elenco dei Soci minorenni che abbiano compiuto i 14 anni ed in regola con la quota associativa.
38. Le liste dei candidati e le schede elettorali sono quattro:
a. per il Consiglio Direttivo;
b. per il Collegio dei Sindaci;
c. per il Collegio dei Probiviri;
d.per i Rappresentanti Giovanili.

 

 

 
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